SEMINARIO ALLA CAMPANA
STRUMENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

 

Prima di tutto occorre chiarire la natura giuridica degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Se è vero che essi non sono di per sé formalmente obbligatori per gli Stati, pur avendoli gli Stati collettivamente approvati in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite; è altresì vero che la realizzazione degli Obiettivi è strettamente legata all’attuazione di norme vincolanti per gli Stati. Per esempio, lo sradicamento della povertà e molti altri obiettivi dipendono dal rispetto degli obblighi che gli Stati hanno assunto in materia di contrasto al cambiamento climatico. Ancora più immediatamente rilevanti per l’obiettivo dello sradicamento della povertà, poi, sono gli obblighi internazionali contratti dagli Stati in materia di diritti umani. E infatti la povertà mette a repentaglio e rischia di violare la gran parte dei diritti umani che l’Italia e molti altri Paesi si sono impegnati a garantire: dallo stesso diritto alla vita (da intendersi come diritto non solo alla sopravvivenza, ma anche a una vita dignitosa) al diritto alla salute, alla casa, al cibo, all’istruzione, e così via.

Si apre a questo punto il discorso complesso su cosa significhi che lo Stato è tenuto a rispettare e realizzare i diritti umani – per fare un esempio, il diritto alla casa. Diversi organismi internazionali che hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema hanno chiarito che lo Stato è tenuto al rispetto di un contenuto minimo, essenziale del diritto: per esempio, evitando sfratti forzati che costringano le persone a vivere in mezzo a una strada; garantendo che le abitazioni siano collegate ai servizi essenziali; facilitando l’accesso delle persone con basso reddito a un’abitazione; e adottando misure speciali per persone particolarmente vulnerabili. Inoltre, lo Stato è tenuto nel tempo alla piena realizzazione del diritto alla casa: ciò che comporta, tra l’altro, che lo Stato non può arretrare, ma solo progredire nella garanzia di questo diritto; e che lo Stato non può realizzarlo in maniera discriminatoria, ad esempio escludendo arbitrariamente persone di origine straniera. Questo vale per tutti i diritti economici sociali e culturali (come il diritto al cibo, alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza sociale, ecc.) – diritti il cui rispetto è necessario per una vita dignitosa ed è strettamente legato allo sradicamento della povertà. Peraltro, la povertà ostacola anche la piena realizzazione dei diritti c.d. civili e politici, quali la piena partecipazione alla vita pubblica e politica di un Paese e la libertà di espressione.

Ora, è evidente che, per realizzare pienamente questi diritti e porre fine alla povertà, occorrono politiche e interventi complessi a tutti i livelli territoriali (locale, regionale, nazionale, oltreché internazionale) e istituzionali (attraverso leggi, atti amministrativi, sentenze); occorre lo stanziamento di risorse finanziarie imponenti; occorre coinvolgere il settore privato, per esempio al fine di migliorare l’occupazione lavorativa, nonché l’accesso alla casa; occorre formare giudici, forze dell’ordine, medici e ogni altra autorità e professione rilevante affinché queste siano sensibili ai bisogni delle persone in condizione di povertà; occorre informare le persone in condizione di povertà relativamente ai diritti di cui godono e ai servizi cui possono avere accesso. Occorre, insomma, un’azione capillare, che miri a sradicare la povertà attraverso un approccio basato sul rispetto dei diritti umani.

Ed è qui che entrano in gioco le istituzioni nazionali per i diritti umani. Queste sono, in sintesi, enti pubblici indipendenti incaricati di promuovere e tutelare i diritti umani all’interno dei rispettivi Paesi. Tali diritti comprendono, generalmente, tanto i diritti protetti dalla costituzione nazionale quanto i diritti che lo Stato si è impegnato a garantire attraverso la ratifica di trattati internazionali. In questo senso le istituzioni in questione, pur essendo enti nazionali, si caratterizzano per un’importante dimensione sovranazionale; tanto che vi sono standard internazionali, i “Principi di Parigi”, che ne disciplinano caratteristiche e funzioni.

Le istituzioni nazionali per i diritti umani sono, quindi, enti statali; e però, al tempo stesso, esse sono indipendenti dal resto dell’apparato statale (parlamento, governo e ogni altra autorità pubblica), il cui operato esse sono chiamate a sorvegliare. Nel nostro Paese, se esistesse, l’istituzione nazionale per i diritti umani assumerebbe probabilmente la forma di un’autorità amministrativa indipendente, come già il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o il Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Ad oggi, però, in Italia non esiste un’istituzione di competenza generale, che vigili sul rispetto dei diritti umani di tutti e tutte, e non solo di specifiche categorie di persone (pur certamente meritevoli di tutela rafforzata in quanto particolarmente vulnerabili). Questa costituisce una grave mancanza, per la lotta alla povertà e non solo. Anche perché alla fine del 2023, nel nostro Paese, 5,7 milioni di individui (pari al 9,8% della popolazione) si trovavano in una condizione di povertà assoluta, ossia nell’impossibilità di avere accesso a beni e servizi ritenuti essenziali. Quando parliamo di povertà, quindi, non parliamo solo di Paesi lontani.

Le istituzioni nazionali per i diritti umani, dove esistono, hanno tra l’altro il compito di consigliare il governo, il parlamento e ogni altra autorità competente in materia di diritti umani, per esempio dando il proprio parere su disegni di legge o più in generale trasmettendo raccomandazioni. Inoltre promuovono la ratifica di trattati internazionali e vigilano sul loro rispetto a livello nazionale, inviano rapporti sulla situazione dei diritti umani nel proprio Paese agli organismi internazionali di monitoraggio e altre attività di questo genere. È quindi evidente perché la creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani in Italia sarebbe importante per contribuire al graduale sradicamento della povertà.

 

Chiara Tea Antoniazzi

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