SEMINARIO ALLA CAMPANA
GIORNATA MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE

 

Per interpretare le leggi ci vogliono gli esperti. Non perché ogni norma non sia chiara in sé, anche se qualche volta l’esposizione potrebbe essere migliorata, ma soprattutto perché per interpretarne una è necessario avere una visione del quadro complessivo delle disposizioni che regolano un argomento. A volte, specialmente su questioni che ci riguardano tutti, rischiamo di fare confusione. Non di rado, poi, qualcuno prova a cavalcare una visione parziale o imprecisa per dare forza a prese di posizione politiche deboli sul piano normativo. In concreto, di fronte alle diverse letture che stanno popolando il dibattito pubblico, in occasione della Giornata mondiale delle Nazioni Unite, che si celebra il 24 ottobre, la Fondazione ha affidato a Giuseppe de Vergottini, professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università di Bologna, Alma Mater, il compito di fornire un quadro completo delle normative che regolano la partecipazione diretta o indiretta dell’Italia in un conflitto, con particolare riferimento al sostegno alla resistenza ucraina contro l’invasione russa.

L’esperto, con pacatezza e cautela, ha cercato di chiarire l’esatto significato del citatissimo articolo 11 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza internazionale. «Iniziamo dal richiamo delle clausole costituzionali che interessano la guerra. Queste recepiscono il diritto internazionale e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che considera illeciti la minaccia e l’uso della forza armata sia “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”», ha spiegato de Vergottini, sottolineando che «parallelamente rileva l’articolo 51 della Carta che garantisce la difesa individuale e collettiva come diritto naturale di ogni Stato a resistere a una aggressione».

Invadendo l’Ucraina, però, Mosca non ha violato solamente la Carta dell’Onu, ma anche il cosiddetto Memorandum di Budapest, un trattato internazionale firmato nel 1994 che, nel regolare lo smaltimento delle testate nucleari trasferite dalla Ucraina in Russia, impegnava il Cremlino a rispettare l’indipendenza e la sovranità entro i suoi confini di allora, ad astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza o da pressioni economiche per influenzare la politica del vicino e addirittura a «sollecitare un’azione immediata del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per fornire assistenza» in caso di un «atto di aggressione» contro il Paese.

Chiarito il quadro internazionale il professore è passato ad analizzare la posizione dell’Italia facendo notare che l’articolo 11 della Costituzione contiene due disposizioni. Nella prima troviamo il ripudio della guerra «come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Nella seconda il consenso «in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la Pace e la giustizia fra le Nazioni». A tal fine l’Italia «promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Il professor de Vergottini chiarisce la normativa internazionale e italiana che regola il sostegno alla resistenza ucraina

Di solito, ha spiegato de Vergottini, «l’attenzione viene posta sulla prima parte della disposizione, ma la norma va letta coordinando le due parti». Ne deriva che il principio che deve guidare l’azione del governo di Roma è «il divieto della guerra di aggressione e come mezzo per la soluzione di controversie», ma questo «non incide sul principio di difesa».

Nel caso specifico, quindi, ha concluso, «va sottolineato il ricorso all’interpretazione conforme al diritto internazionale. Questa riconosce il diritto di legittima difesa individuale e collettiva consentendo l’intervento armato di terzi Stati in aiuto dell’aggredito.

L’articolo 11 della Costituzione italiana non vieta l’utilizzo della forza per prestare assistenza a uno Stato che stia reagendo a un attacco armato

La Corte internazionale di giustizia, nel caso Nicaragua-Stati Uniti, ha affermato che il principio del divieto dell’uso della forza, consacrato nell’articolo 2 della Carta, va correlato all’articolo 51 consentendo per diritto consuetudinario l’aiuto allo Stato soggetto ad aggressione».

Le consuetudini internazionali hanno rango costituzionale. Non si può quindi considerare il dettato dell’articolo 11 separatamente dalla lettura di queste consuetudini. L’articolo 11, in altri termini, non vieta l’utilizzo della forza per prestare assistenza a uno Stato che stia reagendo a un attacco armato. Limitandoci quindi a valutare il soccorso all’aggredito prestato tramite invio di armi questo appare conforme al diritto internazionale e quindi non contrario alla Costituzione.

Il professor Giuseppe de Vergottini durante il suo intervento

Il professor Giuseppe de Vergottini firma il Libro d’Onore

Il professor Giuseppe de Vergottini e il Reggente Marco Marsilli durante l’evento

 

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